741.58OSIACFederal Council Ordinance1 gen 2019Fonte originale
Le autorità della Confederazione e dei Cantoni competenti per il rilascio e la revoca delle autorizzazioni a condurre trasmettono al SIAC i dati di cui all’articolo 6 lettera a che rientrano nel loro ambito di competenza e le relative modifiche.
Gli organi di polizia nonché gli organi doganali incaricati di compiti di polizia stradale trasmettono al SIAC i dati relativi al ritiro di una licenza di condurre e ai divieti di circolare ordinati sul posto. La registrazione nel SIAC si cancella automaticamente dopo 10 giorni, sempre che l’autorità competente per il ritiro non abbia tramesso modifiche dei dati.
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