741.621SDRFederal Council Ordinance1 gen 2003Fonte originale
La presente ordinanza disciplina il trasporto di sostanze e oggetti pericolosi (merci pericolose) eseguito mediante autoveicoli e rimorchi oppure con altri mezzi di trasporto su strade aperte a siffatti veicoli.
La presente ordinanza si applica:
ai produttori di merci pericolose;
agli speditori o ai destinatari di merci pericolose;
alle persone che trasportano e manipolano merci pericolose;
ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose.
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