742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Prima di impiegare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve svolgere le attività di controllo menzionate nell’articolo 23 paragrafi 1 e 2 della direttiva (UE) 2016/7971.
Prima di utilizzare un veicolo, l’impresa ferroviaria deve controllare che sia:
stato autorizzato all’esercizio o alla messa in circolazione e registrato;
compatibile con le tratte da percorrere secondo:
1. per le tratte interoperabili: il registro dell’infrastruttura,
2. per le tratte non interoperabili: le informazioni fornite gratuitamente dal gestore dell’infrastruttura;
c. adeguatamente integrato nella composizione del treno.
Footnotes
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2. ↩
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