742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
(art. 23b cpv. 2 Lferr)
Le disposizioni del presente capitolo si applicano alla costruzione e all’esercizio di:1
tratte a scartamento normale, sempre che non siano elencate nell’allegato 5 (tratte interoperabili);
2 veicoli utilizzati sulle tratte interoperabili, ad eccezione dei veicoli speciali (art. 56–58).
Sulle tratte interoperabili al di fuori della rete principale interoperabile di cui all’allegato 6, il rispetto delle specifiche tecniche di interoperabilità (STI) deve essere dimostrato soltanto in quanto necessario per assicurare il passaggio di veicoli che sono conformi alle STI. L’UFT emana direttive sulla prova.
Se necessario per assicurare l’interoperabilità, l’UFT decide fino a quando e quali tratte e veicoli devono essere adeguati a determinati requisiti delle STI.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). ↩
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