(art. 23c biscpv. 4 Lferr)
Per comprovare la sicurezza del progetto e la sua conformità alle prescrizioni, l’impresa ferroviaria deve disporre dei documenti di cui all’articolo 21 paragrafo 3 della direttiva (UE) 2016/7971nonché di cui agli articoli 28–30 e all’allegato 1 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5452.