742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Chi intende mettere in circolazione un veicolo in Svizzera e nell’Unione europea necessita di un’autorizzazione dell’ERA, se un accordo internazionale lo prevede.
I veicoli autorizzati dall’ERA o da un’autorità estera per l’esercizio su tratte interoperabili non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se sono definiti in modo completo nelle STI.
I veicoli autorizzati dall’ERA per l’esercizio su tratte interoperabili che non sono definiti in modo completo nelle STI non necessitano di un’autorizzazione supplementare dell’UFT se quest’ultimo ha confermato all’ERA il rispetto delle prescrizioni nazionali notificate dalla Svizzera.
Per i veicoli ai quali si applicano prescrizioni nazionali completive, il rispetto delle STI e dei requisiti nazionali conformi non viene verificato se può essere desunto dall’autorizzazione d’esercizio oppure dalla verifica dell’ERA o di un’autorità estera.
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