L’UFT verifica secondo l’articolo 21 paragrafo 8 della direttiva (UE) 2016/7971che il richiedente abbia presentato tutti i documenti necessari per l’attestato di sicurezza dei veicoli, in particolare:2
- esamina la completezza della domanda secondo l’articolo 32 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/5453;
- valuta la domanda secondo gli articoli 38–40 e gli allegati II e III del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
- classifica le problematiche secondo l’articolo 41 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545 e, in caso di dubbio giustificato, procede secondo l’articolo 42 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545;
- decide secondo gli articoli 43 paragrafi 1–6 e 45–49 del regolamento di esecuzione (UE) 2018/545.