742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Per i relativi settori di specializzazione gli organismi notificati devono:
essere titolari di un accreditamento ai sensi dell’ordinanza del 17 giugno 19961sull’accreditamento e sulla designazione e di un’assicurazione di responsabilità civile; o
essere riconosciuti dalla Svizzera nell’ambito di un accordo internazionale ed essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile valida anche in Svizzera.
Per il rimanente agli organismi notificati si applicano i requisiti di cui agli articoli 30–34 della direttiva (UE) 2016/7972.3
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2. ↩
Introdotto dal n. I dell’O del 6 nov. 2019 (RU 2019 3571). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). ↩
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.