Gli organismi designati sono soggetti ai doveri stabiliti all’articolo 45 paragrafi 2 e 3 della direttiva (UE) 2016/7971.2
Cfr. nota a piè di pagina relativa all’art. 6b cpv. 2. ↩
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). ↩
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