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Commenti: Art. 15y | Omnilex
Law
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Art. 15y
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Art. 15y
742.141.1
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Federal Council Ordinance
1 gen 1984
Fonte originale
Gli organismi e i periti di cui all’articolo 15
t
devono essere titolari di un’assicurazione di responsabilità civile.
Devono concordare con il mandante la portata della responsabilità e dell’assicurazione di responsabilità civile necessaria.
1
Non possono limitare in modo sproporzionato la responsabilità per i loro rapporti o attestati.
Footnotes
Correzione del 20 ago. 2013 (RU
2013
2671).
↩
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