742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
La distanza minima tra gli assi di binari paralleli, la distanza minima dell’asse del binario rispetto a costruzioni e impianti nonché lo spazio da tener libero accanto al binario sono determinati dalle esigenze:
della sagoma di spazio libero;
degli ulteriori spazi di sicurezza e degli spazi per altre esigenze d’esercizio e tecniche; e
dell’aerodinamica.
La distanza minima tra gli assi di due binari paralleli senza spazi di sicurezza, costruzioni e impianti dev’essere fissata in modo che le sagome limite degli impianti fissi non si intersechino. Per velocità elevate dev’essere fissata una distanza corrispondentemente maggiore.
Tra e accanto ai binari nonché tra i binari e le costruzioni o gli impianti devono essere tenuti liberi gli spazi di sicurezza per il personale. Agli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio si applica inoltre l’articolo 71.
Se sono necessari spazi di sicurezza supplementari, le distanze minime devono essere fissate di volta in volta, in particolare:
per spazi di sicurezza per viaggiatori che devono salire e scendere tra i veicoli;
presso binari di carico e scarico, binari lungo rampe di carico e binari di raccordo.
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