742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Sui marciapiedi i supporti, i piloni e le costruzioni similari devono essere disposti in modo tale da non ostacolare, per quanto possibile, il traffico viaggiatori come pure il trasbordo del bagaglio e della posta.
Laddove si sale e scende regolarmente dai veicoli occorre prevedere, in presenza di ostacoli di una certa lunghezza, uno spazio supplementare tra questi ultimi e la sagoma limite degli impianti fissi.
La distanza tra il bordo del marciapiede e la sagoma limite degli impianti fissi dev’essere ridotta al minimo.
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