742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le stazioni devono essere dotate dei necessari locali di servizio corrispondentemente alla loro importanza d’esercizio.
Un locale d’attesa dev’essere a disposizione dei viaggiatori. Per le tramvie e le ferrovie con densa successione di treni si può rinunciare allo stesso.
Nella disposizione dei fabbricati di stazione si deve tener conto dei pericoli dovuti alla presenza delle linee di contatto.
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