A complemento della presente ordinanza si applicano segnatamente:
- 1 l’ordinanza del 2 febbraio 20002sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF);
- l’ordinanza del 27 febbraio 19913sulla protezione contro gli incidenti rilevanti;
- l’ordinanza del 23 dicembre 19994sulla protezione dalle radiazioni non ionizzanti;
- 5 l’ordinanza del 14 marzo 20086sull’approvvigionamento elettrico.