742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Gli impianti elettrici delle ferrovie e le parti elettriche degli impianti filoviari devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili. Gli impianti elettrici sono descritti in dettaglio nell’allegato 4.1
Vanno adottate tutte le misure di protezione proporzionate atte a evitare pericoli.
I requisiti in materia di sicurezza e di esercizio ferroviario sono prioritari rispetto ad altri, in particolare rispetto a quelli di natura estetica.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 nov. 2015, in vigore dal 1° lug. 2016 (RU 2015 4961). ↩
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