742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le parti e i sistemi elettrici dei veicoli devono essere pianificati, costruiti, gestiti e mantenuti in modo che persone e cose siano protette da eventuali pericoli durante l’esercizio conforme al loro scopo o in caso di guasti prevedibili.
I locomotori e le carrozze-pilota devono essere dotati di un dispositivo di sicurezza e di un sistema di controllo della marcia dei treni.Devono essere compatibili con gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche. I requisiti che devono soddisfare gli impianti di sicurezza e le applicazioni telematiche installati sui veicoli sono retti dagli articoli 38 e 39.1
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). ↩
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