742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
I freni dei veicoli ferroviari devono permettere di viaggiare in modo sicuro alla velocità prescritta e garantire in ogni momento l’arresto sicuro del veicolo.
Lo sforzo di frenatura dev’essere dimensionato in funzione del coefficiente medio di aderenza esistente tra la ruota e la rotaia.
L’azione frenante nondeveessere pregiudicata dall’usura, dal molleggiamento e da altri sistemi dei veicoli.I freni devonopoter essere controllati mediante una prova da fermo.1
Un freno di stazionamento deve impedire la messa in marcia involontaria dei veicoli.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). ↩
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