742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
La sicurezza contro il deragliamento dei veicoli e dei convogli di ferrovie a cremagliera dev’essere garantita sull’intera tratta e in ogni caso estremo prevedibile. Devono essere considerati in particolare i requisiti in materia di:
Il DATEC disciplina i requisiti particolari per:
a. gli organi di trazione e di repulsione:
1. dei veicoli accoppiati,
2. dei veicoli non accoppiati;
b. i freni:
1. dei locomotori,
2. dei convogli,
3. dei vagoni,
4. in caso di materiale rotabile rimorchiato,
5. in caso di trazione multipla;
c. i dispositivi di sicurezza dei convogli.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 1° mag. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 201). ↩
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