742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Il richiedente deve garantire con il suo sistema di gestione della sicurezza secondo l’articolo 4 Lferr che le prescrizioni sono rispettate e tutti i rischi legati all’esercizio sono controllati e gestiti.1
Se non mostra come il sistema di gestione della sicurezza soddisfa le esigenze secondo l’articolo 5a capoverso 1 o l’articolo 5b capoverso 1, il richiedente deve presentare prove aggiuntive.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 apr. 2024, in vigore dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). ↩
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