Al fine di garantire la sicurezza, l’affidabilità e l’ulteriore sviluppo dell’esercizio ferroviario, nella pianificazione, nella costruzione ex novo e nella trasformazione di costruzioni e impianti devono essere previsti gli spazi di sicurezza per le attività d’esercizio secondo le prescrizioni relative al servizio ferroviario emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr.