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Commenti: Art. 80 | Omnilex
Law
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Art. 80
Art. 79
Art. 81
Art. 80
742.141.1
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Federal Council Ordinance
1 gen 1984
Fonte originale
Le carrozze a disposizione dei viaggiatori saranno illuminate durante la notte ed anche di giorno al passaggio delle gallerie.
I viaggiatori saranno informati tempestivamente su eventuali irregolarità del servizio.
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