742.141.1OferrFederal Council Ordinance1 gen 1984Fonte originale
Le autorizzazioni d’esercizio rilasciate o riconosciute conformemente al diritto anteriore rimangono valide.
Fino a che non inserisce nel registro dell’infrastruttura le indicazioni necessarie per l’accesso alla rete secondo l’articolo 15f capoverso 2, il gestore dell’infrastruttura deve esaminare la compatibilità dei veicoli con l’infrastruttura da percorrere sulla base dei dati messi a disposizione dall’impresa di trasporto ferroviario. Deve condurre l’esame gratuitamente entro dieci giorni lavorativi e comunicare all’impresa di trasporto ferroviario quali veicoli sono compatibili con l’infrastruttura da percorrere.
3 e4. .1
Footnotes
Abrogati dal n. I dell’O del 10 apr. 2024, con effetto dal 1° lug. 2024 (RU 2024 181). ↩
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