(art. 42 cpv. 1)
Gli impianti elettrici sono impianti e parti d’impianto fissi o mobili appartenenti a impianti ferroviari o a impianti filoviari. Essi comprendono: a*.* impianti di produzione e di conversione dell’energia di trazione, segnatamente quelli che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario come: 1. centrali elettriche, 2. convertitori rotanti e statici, 3. impianti di compensazione, 4. accumulatori di energia; b. impianti di distribuzione dell’energia di trazione, segnatamente gli impianti e le parti d’impianto che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario e sono situati tra gli impianti di produzione e di conversione dell’energia di trazione e gli impianti della linea di contatto come: 1. sottocentrali e posti di comando relativi, 2. stazioni di trasformazione, 3. stazioni di raddrizzamento, 4. linee aeree e in cavo comprese le relative strutture portanti a eccezione degli impianti della linea di contatto; c. impianti della linea di contatto, segnatamente: 1. la linea di contatto, 2. linee di alimentazione, ausiliarie e di scarto, sempre se destinate all’approvvigionamento di corrente di trazione, 3. fondazioni, strutture portanti e tutti gli altri componenti destinati a supportare, guidare lateralmente, ancorare o isolare le linee elettriche, 4. interruttori, dispositivi integrati di protezione e di sorveglianza compresi, fissati alle strutture portanti, 5. posti di comando della linea di contatto, 6. linee di trasporto, il cui percorso di ritorno di corrente corrisponde all’impianto di corrente di ritorno; d. impianti di corrente di ritorno e di messa a terra, segnatamente: 1. tutti i conduttori di ritorno della corrente di trazione, 2. gli elettrodi di terra che servono esclusivamente o prevalentemente all’esercizio ferroviario e i loro collegamenti a parti conduttrici; e. altri impianti elettrici specifici della ferrovia, ossia ulteriori impianti elettrici e parti d’impianto che sono situati al di fuori dei veicoli e che, a causa di condizioni tecniche o d’esercizio particolari, devono essere costruiti o fatti funzionare in base ai requisiti posti agli impianti ferroviari per consentire un esercizio ferroviario conforme alle prescrizioni da cui trarre la massima utilità, segnatamente: 1. impianti che conducono esclusivamente o prevalentemente corrente di trazione, 2. parti elettriche dei riscaldamenti degli scambi alimentati con corrente di trazione o dalla rete nazionale generale, 3. impianti di alimentazione elettrica di veicoli ferroviari o di filobus in sosta, 4. impianti di sicurezza e applicazioni telematiche (compresi gli impianti di controllo e di sorveglianza dei passaggi a livello) e i rispettivi impianti di alimentazione elettrica purché facciano parte dell’infrastruttura, 5. sistemi di avvertimento per le persone nella zona dei binari e rispettivi impianti di alimentazione elettrica, 6. l’alimentazione elettrica in generale a partire dal sistema della corrente di trazione (tra impianti di produzione della corrente di trazione e interruttori di potenza a bassa tensione); f. la tecnica di protezione e gli impianti con strumentazione di controllo: 1. la tecnica di protezione comprende in particolare l’insieme delle installazioni e delle misure destinate a individuare difetti o altre condizioni di funzionamento anormali sulla rete elettrica di una ferrovia che, a loro volta, consentono di eliminare i difetti e le condizioni anormali e di far scattare la segnalazione, 2. gli impianti con strumentazione di controllo comprendono, in relazione con la rete di approvvigionamento elettrico delle ferrovie, in particolare la strumentazione di controllo in rete e i sistemi locali che servono prevalentemente o esclusivamente all’esercizio delle ferrovie. Essi includono la teletrasmissione di dati.
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