Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 17 capoverso 2 e 97 della legge federale del 20 dicembre 19571sulle ferrovie (Lferr);
visto l’articolo 3 capoverso 2 lettera c della legge del 24 giugno 19022sugli impianti elettrici (LIE);
visto l’articolo 9 della legge del 29 marzo 19503sulle imprese filoviarie,4
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