742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
L’analisi dell’alito può essere effettuata:
al più presto 20 minuti dopo il consumo di bevande alcoliche; oppure
dopo che la persona controllata si è sciacquata la bocca, conformemente alle eventuali indicazioni del fabbricante dell’apparecchio.
Gli apparecchi utilizzati per eseguire le analisi dell’alito sono retti dall’ordinanza del 28 marzo 20071sul controllo della circolazione stradale, dall’ordinanza del 15 febbraio 20062sugli strumenti di misurazione e dalle pertinenti disposizioni di esecuzione del Dipartimento federale di giustizia e polizia.3
L’UFT stabilisce in una direttiva l’impiego gli apparecchi per l’esecuzione dell’analisi dell’alito.4
Per l’analisi sono necessarie due misurazioni. Se queste differiscono di oltre lo 0,10 per mille, è necessario effettuare due nuove misurazioni. Se anche da queste nuove misurazioni risulta uno scarto superiore allo 0,10 per mille e vi sono indizi di uno stato d’ebrietà, deve essere ordinato un esame del sangue.
L’incapacità di prestare servizio è considerata accertata se il valore più basso delle due misurazioni corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata riconosce con la propria firma questo valore.