742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
È ordinato un esame del sangue se:
a. il valore più basso delle due misurazioni del tasso alcolemico dell’alito:
1. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,50 per mille,
2. corrisponde a un tasso alcolemico pari o superiore allo 0,10 per mille ma inferiore allo 0,50 per mille e la persona interessata non riconosce l’esito delle misurazioni;
b. vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia prestato servizio;
c. non è possibile effettuare un’analisi preliminare o un’analisi dell’alito e vi sono indizi di incapacità di prestare servizio.
È possibile inoltre ordinare il prelievo delle urine se vi sono indizi che la persona interessata sia incapace di prestare servizio a causa di una sostanza diversa dall’alcol e che in tale stato abbia svolto un’attività rilevante per la sicurezza.
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