742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
I risultati dell’analisi del sangue o delle urine sono sottoposti a un perito riconosciuto che, all’attenzione dell’autorità di perseguimento penale e dell’autorità di revoca, ne valuta l’incidenza sull’incapacità di prestare servizio, se:
nel sangue è rilevata la presenza di una sostanza che riduce la capacità di prestare servizio e non si tratta né di alcol né di una sostanza indicata nell’articolo 14 capoverso 3;
una persona ha consumato su prescrizione medica una sostanza indicata nell’articolo 14 capoverso 3, ma palesa indizi di incapacità di prestare servizio.
Il perito tiene conto degli accertamenti del servizio competente, dei risultati dell’esame medico e dell’analisi chimico-tossicologica e motiva le proprie conclusioni.
Su proposta dei laboratori, l’UFT riconosce la qualità di perito a persone che:
hanno concluso una formazione di medico legale o di tossicologo o una formazione equivalente in Svizzera o all’estero; e
possono dimostrare di possedere ampie conoscenze teoriche ed esperienza pratica nell’interpretazione dei risultati delle analisi chimiche riguardo alla loro incidenza sulla capacità di prestare servizio.
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