742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Se è stato ordinato un prelievo del sangue, il medico incaricato deve esaminare se la persona interessata palesa indizi di incapacità di prestare servizio dovuti al consumo di alcol, stupefacenti o medicamenti, accertabili a livello medico. L’UFT stabilisce in una direttiva i requisiti minimi riguardanti la forma e il contenuto del rapporto medico.
Il servizio competente può dispensare il medico dall’obbligo di eseguire un esame se la persona interessata non palesa, nel suo comportamento, alcun indizio di incapacità di prestare servizio dovuta a una sostanza diversa dall’alcol.
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