Il riconoscimento di una licenza straniera, concesso in Svizzera secondo l’articolo 10, può essere revocato secondo le stesse disposizioni applicabili alla revoca della licenza svizzera. Il riconoscimento della licenza straniera deve essere revocato per una durata indeterminata se il titolare ha ottenuto la licenza all’estero eludendo le disposizioni svizzere o straniere pertinenti. La revoca del riconoscimento di una licenza straniera è comunicata all’autorità estera competente.
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