742.141.2OASFFederal Council Ordinance1 gen 2010Fonte originale
Chi intenzionalmente svolge un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario sebbene i documenti di abilitazione siano stati rifiutati o revocati oppure il riconoscimento di tali documenti sia stato revocato è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
È punito con la multa chi intenzionalmente:
nello svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza nel settore ferroviario viola ripetutamente o in modo grave le prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr o le prescrizioni estere relative al servizio ferroviario che l’UFT ha dichiarato applicabili alle tratte situate in Svizzera;
svolge un’attività rilevante per la sicurezza senza disporre dei documenti di abilitazione richiesti;
permette lo svolgimento di un’attività rilevante per la sicurezza a una persona di cui sa o dovrebbe sapere, prestando la dovuta attenzione, che non dispone dei documenti di abilitazione richiesti;
non osserva le limitazioni o gli obblighi cui sono subordinati i suoi documenti di abilitazione;
rifiuta di esibire alle autorità di controllo, su richiesta, i documenti di abilitazione, i supporti elettronici di dati e gli altri documenti di controllo necessari per i controlli od ostacola in altro modo le attività di controllo.
Se dovute a negligenza, le infrazioni di cui al capoverso 1 sono punite con una pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere e le infrazioni di cui al capoverso 2 con la multa fino a 5000 franchi.
Il datore di lavoro o il superiore che induce una persona incaricata di svolgere un’attività rilevante per la sicurezza a commettere un atto punibile ai sensi della Lferr o della presente ordinanza o non lo impedisce secondo le sue possibilità sottostà alla stessa comminatoria di pena dell’autore.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.