La presente legge disciplina, a complemento della legge del 7 ottobre 19831sulla protezione dell’ambiente, il risanamento fonico delle ferrovie mediante provvedimenti:
sui veicoli ferroviari;
sulla strada ferrata;
sulla via di propagazione del suono;
sugli edifici esistenti.
La presente legge disciplina inoltre la promozione degli investimenti in tecnologie particolarmente silenziose e la ricerca del settore pubblico nel campo ferroviario.