Il risanamento fonico dev’essere realizzato principalmente mediante provvedimenti sui veicoli ferroviari e sulla strada ferrata.1
Qualora i provvedimenti di cui al capoverso 1 siano insufficienti, devono essere realizzati provvedimenti sulla via di propagazione del suono.2
I provvedimenti di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere realizzati in modo che, su tutta la rete, almeno due terzi della popolazione esposta ai rumori dannosi e molesti ne sia protetta. Il terzo rimanente della popolazione dev’essere protetto mediante provvedimenti d’isolamento acustico sugli edifici.
Footnotes
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469;FF 2013 425). ↩
Nuovo testo giusta il n. I della LF del 27 set. 2013, in vigore dal 1° mar. 2014 (RU 2014 469;FF 2013 425). ↩
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