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Art. 10

742.144LRFFFederal Act1 ott 2000Fonte originale
  1. Se per impianti ferroviari fissi esistenti non possono essere rispettati i valori d’allarme a causa delle facilitazioni accordate, i proprietari di edifici esistenti sono tenuti a isolare le finestre dei locali sensibili al rumore o a prendere provvedimenti edili analoghi. La Confederazione assume i costi dei provvedimenti. Mette a disposizione, a fondo perso, i mezzi necessari.
  2. Se i valori limite di immissione sono superati, la Confederazione mette a disposizione dei proprietari di edifici esistenti che isolano le finestre dei locali sensibili al rumore o prendono provvedimenti edili analoghi, a fondo perso, il 50 per cento dei costi.
  3. I contributi possono essere versati forfettariamente.
  4. Gli edifici sono considerati esistenti se il permesso di costruzione era esecutivo al 1° gennaio 1985.

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