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Art. 10a

742.144LRFFFederal Act1 ott 2000Fonte originale
  1. La Confederazione può concedere aiuti finanziari per l’acquisto e per l’esercizio di carri merci particolarmente silenziosi.
  2. I mezzi finanziari destinati alla ricerca del settore pubblico sono prelevati dal credito d’impegno per il risanamento fonico delle ferrovie.

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