742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
L’UFT esige la restituzione integrale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi se entro cinque anni dal loro ottenimento non è stato raggiunto il volume minimo presupposto per un promovimento secondo l’articolo 4 capoverso 4.
Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti con volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi se il volume di trasporto stabilito non viene raggiunto. L’importo da restituire è ridotto tenendo conto di una durata di vita dell’impianto di 20 anni.
Esige la restituzione proporzionale dei contributi d’investimento per nuove costruzioni e ampliamenti se lo stato dell’impianto sovvenzionato non è più idoneo all’esercizio prima della scadenza della durata di vita di 20 anni.
Se vi è un cambio di gestore nel corso dei 20 anni di durata di vita, l’UFT rinuncia a una restituzione se il nuovo gestore si fa carico degli obblighi contenuti nella convenzione con il gestore precedente.
L’UFT esige la restituzione integrale o parziale dei contributi d’investimento se non è garantito l’accesso non discriminatorio all’impianto di trasbordo TC sovvenzionato. L’importo di cui esige la restituzione è gravato di un interesse una tantum del cinque per cento.
In casi di rigore l’UFT può rinunciare a esigere la restituzione integrale o parziale.
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