742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 10 cpv. 8 LTM)
L’UFT dispone il versamento dei contributi d’investimento dopo aver verificato che sia stato attuato un progetto d’investimento conformemente alla convenzione.
In caso di progetti con contributi d’investimento superiori a cinque milioni di franchi sono possibili, su richiesta, acconti proporzionali fino a un massimo dell’80 per cento dei contributi d’investimento.
0 commentaries
No commentaries are available for this article yet.