742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 10 cpv. 8 LTM)
La Confederazione accorda i contributi d’investimento per la nuova costruzione, l’ampliamento e il rinnovo di impianti di trasbordo e di carico ubicati in Svizzera sotto forma di contributi a fondo perso.
Essa accorda i contributi d’investimento per la nuova costruzione e l’ampliamento di impianti di trasbordo per il traffico combinato (impianti di trasbordo TC) all’estero sotto forma di contributi a fondo perso.
L’Ufficio federale dei trasporti (UFT) può esigere che i contributi a fondo perso siano garantiti da pegno immobiliare o garanzia bancaria.
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