742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 10 cpv. 8 LTM)
I contributi d’investimento sono accordati soltanto se il gestore degli impianti di trasbordo e di carico partecipa ai costi computabili per almeno il 20 per cento con mezzi propri. La Confederazione tiene conto di eventuali promovimenti aggiuntivi dei poteri pubblici.
È considerato gestore di un impianto la parte contraente che è responsabile dell’esercizio, in particolare del carico e dello scarico o del trasbordo delle merci. Se il gestore di un impianto non ne è al contempo il proprietario, prima di concludere la convenzione sull’assegnazione dei contributi d’investimento deve presentare all’UFT una procura che disciplini le competenze.
I contributi d’investimento per progetti di nuova costruzione e ampliamento con un volume di investimenti computabile superiore a cinque milioni di franchi sono accordati soltanto se sugli impianti interessati vengono trasportati annualmente almeno i seguenti volumi:
su binari di raccordo: 720 carri ferroviari carichi;
su impianti di trasbordo TC: 5000 unità di container standard (Twenty Foot Equivalent Units, TEU).
Per i volumi minimi sono determinanti soltanto i volumi che non devono comunque essere trasportati su rotaia in virtù di disposizioni di legge o di oneri nelle licenze di costruzione e nelle autorizzazioni d’esercizio.
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