742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 16 cpv. 3 LTM)
L’UFT assegna i contributi d’investimento mediante decisione o convenzione. Nella stessa stabilisce l’aliquota del contributo, i costi computabili e l’importo massimo del contributo d’investimento.
I contributi d’investimento ai sensi dell’articolo 16 LTM non sono accordati per progetti ai quali sono già stati assegnati contributi dei poteri pubblici in virtù di altre basi legali oppure i contributi d’investimento sono ridotti di conseguenza.
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