742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 16 cpv. 3 LTM)
Dieci anni dopo la messa in esercizio dei veicoli o battelli sovvenzionati i gestori devono comunicare di propria iniziativa all’UFT a che scopo i veicoli o i battelli vengono impiegati in quel momento.
L’UFT esige la restituzione integrale o proporzionale dei contributi d’investimento se l’impiego di veicoli o battelli sovvenzionati non è conforme allo scopo del promovimento. L’importo da restituire è ridotto proporzionalmente tenendo conto di una durata di vita di dieci anni. L’importo di cui si esige la restituzione è gravato di un interesse annuo del cinque per cento.
Se vi è un cambio di gestore nel corso dei dieci anni di durata di vita, l’UFT rinuncia a una restituzione se il nuovo gestore si fa carico degli obblighi contenuti nella convenzione o decisione concernente il gestore precedente.
In casi di rigore l’UFT può rinunciare a esigere la restituzione integrale o parziale.
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