742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
La Confederazione può accordare contributi d’investimento e d’esercizio per il promovimento del trasporto di veicoli stradali accompagnati (carico autoveicoli).
I contributi d’investimento sono concessi sotto forma di mutui rimborsabili senza interessi o di contributi a fondo perso. La procedura è retta dall’articolo 18 LUMin.
La procedura di erogazione dei contributi d’esercizio è retta dagli articoli 30–32 e 34–41 OITRV1.