742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 12 LTM)
Se un Cantone ordina un’offerta del trasporto di merci per ferrovia e chiede alla Confederazione contributi d’esercizio, presenta all’UFT una domanda contenente:
una bozza della convenzione sull’offerta di trasporto;
la presentazione di una strategia del traffico merci a livello cantonale o di un programma del traffico merci;
l’importo del contributo richiesto alla Confederazione per il relativo periodo.
Se un Cantone ordina un’offerta di trasporto sulla rete ferroviaria a scartamento ridotto, i contributi d’esercizio della Confederazione possono essere aumentati fino a concorrenza della quota percentuale della partecipazione federale secondo l’allegato 3 dell’ordinanza del 16 ottobre 20241sulle indennità e la presentazione dei conti nel traffico regionale viaggiatori (OITRV).
L’UFT conclude insieme al Cantone una convenzione con il fornitore delle prestazioni.