742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 23 LTM)
Il gestore dell’infrastruttura deve assumere i costi dei dispositivi di raccordo.
Se il dispositivo di raccordo viene adeguato su richiesta del raccordato o smantellato per causa dello stesso, il raccordato deve assumere i costi che ne derivano. Il gestore dell’infrastruttura partecipa ai costi per quanto tragga vantaggi dalla misura.
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