742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 18 cpv. 2 LTM)
Le domande di costruzione, modifica e smantellamento di binari di raccordo sottostanno alla verifica dell’UFT ai sensi dell’articolo 18 capoverso 2 LTM. Sottostanno a tale verifica anche le domande di costruzione relative a opere e impianti che si trovano sopra, sotto e vicino a binari di raccordo e che potrebbero compromettere la sicurezza dell’esercizio dei binari di raccordo.
Non sottostanno a tale verifica le domande di costruzione per opere e impianti ai sensi dell’articolo 1a dell’ordinanza del 2 febbraio 20001sulla procedura d’approvazione dei piani di impianti ferroviari (OPAPIF).
I documenti da presentare ai fini della verifica sono menzionati nell’articolo 3 capoversi 1 e 2 OPAPIF. L’UFT stabilisce in una direttiva i documenti da presentare.
L’UFT verifica i documenti in funzione dei rischi e per campionatura. Può procedere direttamente alla verifica della documentazione oppure farla eseguire da periti indipendenti, nonché esigere attestati e rapporti di perizia dal richiedente.
Comunica il risultato della verifica al richiedente e all’autorità direttiva entro sei mesi dalla ricezione della documentazione completa.