742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 19 cpv. 2 e 3 LTM)
I raccordati devono emanare prescrizioni d’esercizio che garantiscano il funzionamento affidabile dell’esercizio ferroviario sia in caso di esercizio regolare sia in caso di perturbazione.
Nelle prescrizioni d’esercizio devono prescrivere in particolare l’utilizzo dei dispositivi di protezione individuale e le misure necessarie in caso di evento ai sensi degli articoli 15 e 16 dell’ordinanza del 17 dicembre 20141concernente le inchieste sulla sicurezza in caso di eventi imprevisti nei trasporti e nominare i responsabili per l’esercizio e la manutenzione nonché i rispettivi sostituti.
I raccordati devono mettere le loro prescrizioni d’esercizio a disposizione dell’UFT quale base per la sua attività di vigilanza. Le prescrizioni d’esercizio che derogano alle prescrizioni sulla circolazione dei treni emanate dall’UFT in virtù dell’articolo 17 capoverso 3 Lferr2devono essere sottoposte all’UFT per approvazione al più tardi tre mesi prima della data prevista per l’entrata in vigore.