742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 28 cpv. 2 LTM)
I raccordati devono nominare almeno un responsabile per la direzione dell’esercizio e la manutenzione dei propri impianti nonché un sostituto.
La pianificazione, la costruzione, l’esercizio e la manutenzione dei binari di raccordo possono essere affidati soltanto a personale adeguatamente formato.
Se la sicurezza dell’esercizio impone particolari esigenze, i raccordati devono verificare periodicamente le conoscenze del servizio e le condizioni di salute del loro personale.
Le persone che guidano veicoli motore delle ferrovie o che svolgono attività rilevanti per la sicurezza su binari di raccordo sottostanno alle disposizioni d’esecuzione emanate dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) in virtù dell’ordinanza del 4 novembre 20091sulle attività rilevanti per la sicurezza nel settore ferroviario.