742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 19 cpv. 3 LTM)
I raccordati sono responsabili della pianificazione e della costruzione conformi alle prescrizioni, della sicurezza dell’esercizio e della manutenzione dei binari di raccordo e dei loro veicoli.
Sono tenuti ad adattare le costruzioni, gli impianti e i veicoli esistenti alle nuove conoscenze, alle condizioni quadro o alle prescrizioni modificate, se la sicurezza lo esige.
Sono considerati titolari dell’esercizio di impianti elettrici secondo l’articolo 46 Oferr1.