742.411OTMFederal Council Ordinance1 gen 2026Fonte originale
(art. 24 cpv. 4 LTM)
I raccordati e i terzi che utilizzano il binario di raccordo devono stipulare un’assicurazione di responsabilità civile con un’impresa d’assicurazione autorizzata a esercitare in Svizzera o con un altro istituto riconosciuto dall’autorità di sorveglianza sulle assicurazioni.
L’assicurazione di responsabilità civile deve coprire i rischi dei trasporti effettuati sul binario di raccordo. La somma assicurata deve ammontare almeno a cinque milioni di franchi per sinistro e comprendere i danni materiali e alle persone.
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