Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 3 capoverso 3, 7 capoverso 1, 8 capoverso 2, 10 capoverso 8, 14 capoverso 2, 15 capoverso 4, 16 capoverso 3, 19 capoverso 3, 23 capoverso 4, 24 capoverso 4, 26 capoverso 3, 27 capoverso 4, 28 capoverso 1 e 32 capoversi 1 e 2 della legge del 21 marzo 20251sul trasporto di merci (LTM);
visto l’articolo 38 della legge federale del 22 marzo 19852concernente l’utilizzazione dell’imposta sugli oli minerali a destinazione vincolata
e di altri mezzi a destinazione vincolata per il traffico stradale e aereo (LUMin);
visti gli articoli 8 e 9 della legge del 19 dicembre 20083
sul trasferimento del traffico merci (LTrasf),
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