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Commenti: Art. 1 | Omnilex
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RSD · Ordinanza concernente il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune
Art. 1
Preamble
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Art. 1
Preamble
Art. 2
742.412
RSD
Federal Council Ordinance
1 gen 2013
Fonte originale
La presente ordinanza disciplina il trasporto di merci pericolose per ferrovia e tramite impianti di trasporto a fune.
Essa si applica:
alle persone fisiche e giuridiche che producono, trasportano, imballano, riempiono, spediscono, caricano, scaricano o ricevono merci pericolose;
ai produttori e agli utilizzatori di imballaggi, cisterne o mezzi adibiti al trasporto di merci pericolose;
ai gestori di infrastrutture ferroviarie e impianti di trasporto a fune.
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